In classe, gli insegnanti possono utilizzare le opere in vari modi. Questo è possibile perché la legge sul diritto d’autore classifica l’uso delle opere in classe come “uso scolastico personale”. Tuttavia, l’aula non è uno spazio senza legge. La “Tariffa comune 7 – Uso scolastico” regola esattamente le modalità di utilizzo delle opere protette nelle scuole. La tariffa regola anche i compensi che le scuole devono pagare alle società di gestione collettiva per l’utilizzo delle opere.
“Cosa sono le tariffe? La scuola deve pagare qualcosa se si usa un articolo di giornale a lezione o no?”
Sì, è esattamente quello che deve fare la scuola! Tuttavia, sarebbe troppo costoso tenere conto di ogni singolo utilizzo di un’opera. Pertanto, viene negoziata una tariffa forfettaria con le società di gestione collettiva per l’utilizzo dell’opera. L’importo di questa tariffa forfettaria viene poi fissato nella tariffa comune. In altre parole, nessuno sta “imponendo la tariffa”; ciò che si intende è il compenso concordato per l’uso dell’opera nell’insegnamento.
In pratica, la tariffa è determinata dalla CDPE e dalle società di gestione. Per il periodo dal 2022 al 2026, la tariffa è di 3,48 franchi per alunno all’anno nelle scuole primarie pubbliche.
Utilizzo delle opere secondo la tariffa comune 7
La Tariffa Comune 7 consente i seguenti usi e stabilisce il relativo compenso:
Opere testuali
- Copiare estratti di opere protette da copyright e utilizzarli in classe, ad esempio articoli di giornali e riviste o singoli capitoli di libri.
- Copiare, consegnare o prendere in prestito giornali, riviste e libri acquistati per utilizzarli in classe.
Arte, fotografia e spartiti musicali
- Riprodurre opere d’arte visiva, fotografie ed estratti di spartiti musicali (singole canzoni) protetti per l’insegnamento in classe.
- Copiare, scansionare e archiviare illustrazioni e fotografie per l’uso in classe.
Trasmissioni radio e TV
- Registrare interi programmi dalla radio e dalla TV e riprodurli in classe durante le lezioni.
- Rendere disponibili le registrazioni di interi programmi radiofonici e televisivi su una piattaforma protetta da password.
- Recuperare e scaricare interi programmi da radio e TV da una rete scolastica interna.
Messe in scena
Eseguire opere protette di musica non teatrale in occasione di eventi interclasse (ad esempio, recital musicali, discoteche studentesche).
Archivi e server
Salvare estratti di lavori di testo per la documentazione interna e le informazioni su un disco rigido o un server.
“Aha! Allora posso registrare una trasmissione tv e mostrarla a lezione?”
Rolf ha registrato un programma in TV cinque settimane fa, che ora vuole usare in classe. La riproduzione di interi programmi televisivi in classe è regolata dalla Tariffa comune 7. Rolf ha il permesso di mostrare il programma in classe.
Cosa non regola la tariffa comune 7
Esistono anche opere il cui uso non è regolato dalla Tariffa comune 7. Pertanto, queste opere non possono essere utilizzate in classe senza un’ulteriore autorizzazione. Si tratta, ad esempio, di programmi informatici che richiedono il pagamento di una licenza altrove.
In generale, le opere non protette, come i testi giuridici e tutte le opere pubblicate che vengono fornite a terzi a titolo gratuito (ad esempio, materiale informativo, opuscoli pubblicitari, istruzioni per l’uso, fogli di lavoro), non sono soggette a royalties.
In molti casi, la Tariffa Comune 7 regola l’uso delle opere nelle lezioni scolastiche. Tuttavia, le scuole organizzano anche eventi al di fuori delle aule scolastiche in cui vengono utilizzate opere protette dal diritto d’autore. Questi utilizzi delle opere non vengono addebitati in modo forfettario attraverso la tariffa. Si tratta, ad esempio, del noleggio di copie di opere, di spettacoli musicali per la danza e l’intrattenimento, di concerti o di proiezioni cinematografiche. Va notato che le lezioni scolastiche possono svolgersi anche al di fuori dell’aula, ad esempio in un campo scuola. In tale situazione, si applica l’uso delle opere regolato dalla Tariffa comune 7. Un insegnante che proietta un film legato all’insegnamento alla sua classe durante un campo scuola e quindi nell’ambito dell’uso scolastico non è quindi tenuto a pagare l’imposta. Se invece il film viene proiettato a tutta la scuola in occasione della festa di fine anno, non rientra più nella Tariffa Comune 7, come mostra l’esempio successivo.
Esempio Bea
“Hmmm?! Allora la Tariffa Comune 7 regola anche la musica che viene suonata al ballo della scuola?”
La classe di musica di Bea suonerà due brani di Ed Sheeran al ballo della scuola. Tutti gli alunni e i loro genitori sono invitati al ballo. Poiché si tratta di un evento che supera l’intera classe, viene applicata una tariffa diversa, la Tariffa Comune K, delle società di gestione collettiva SUISA e Swissperform.
Ulteriori informazioni
- Tariffa generale per le scuole – ProLitteris: Informazioni per le scuole sulla Tariffa generale.
- Copia e uso corretto: L’iniziativa “Copia e uso equi” è sostenuta dall’Associazione svizzera dei librai e degli editori (SBCA), da Pro Litteris, dall’Associazione svizzera dei direttori didattici (VSL) e dagli editori di materiale didattico.
- Il diritto d’autore a scuola: Corso online del DECS, con un’intervista a Suzanna Marazza (CCDigitalLaw, USI). Richiede un account NetworkID DECS.