Tutti i dati che diffondiamo tramite Internet sfuggono potenzialmente al nostro controllo. Questo vale sia per i dati che riguardano noi e il nostro lavoro, ma anche per i dati che riguardano altre persone: siamo nel campo della protezione dei dati personali. Molte pratiche comunemente accettate si trovano in realtà in una “zona grigia” molto vicina al confine dell’illegalità. Per un docente è importante conoscere questi confini per poter gestire in maniera efficiente e trasparente i dati dei propri allievi.
Video di introduzione di Luca Botturi (DFA-ASP)
Guarda il video: la classe al campo sci
Guarda il breve filmato. Cosa ti dice il tuo istinto riguardo al caso di studio descritto? È consentito? Esprimi la tua valutazione spontanea. Poi leggi la soluzione aprendo la finestra.
N.B.: puoi attivare sottotitoli in italiano tramite l’icona in basso nello schermo CC
Soluzione: video corso sci
Il consenso esplicito non è sempre necessario. Rolf, il docente, scatta una foto in uscita a Tim ed Eva e la pubblica su Internet.
Ad esempio, in questo caso, il consenso di Tim è implicito, cioè il suo permesso è implicito nel suo comportamento. Tim guarda consapevolmente nella macchina fotografica e si mette in posa per la foto. Tuttavia, Rolf dovrebbe tutelarsi e ottenere il consenso prima (o dopo) aver scattato la foto e prima di pubblicarla. Se Tim è capace di giudizio ai sensi dell’art. 16 del Codice Civile, il suo consenso è sufficiente. Tuttavia, ciò presuppone che la persona fotografata (qui: Tim) sia in grado di riconoscere sia la portata che il beneficio della sua azione (capacità di riconoscere) e di agire di sua spontanea volontà sulla base di questo riconoscimento (capacità di attuare la sua volontà). Se ci sono dubbi sul fatto che Tim sia pienamente in grado di valutare le conseguenze del suo consenso, nel caso in questione, si ritiene che sia privo di capacità. Per valutare la capacità, è necessario prendere in considerazione l’età, lo stadio di sviluppo, le capacità cognitive e, se necessario, altre caratteristiche individuali. In caso di dubbi sulla capacità di giudizio del minore ai sensi dell’art. 16 del Codice Civile, è necessario ottenere il consenso dei tutori legali (di solito i genitori o uno dei genitori del minore).
Nel caso in questione, ha senso che Rolf si tuteli chiedendo il permesso non solo al giovane, ma anche ai suoi genitori o tutori legali. Tale consenso può essere revocato in qualsiasi momento.
Si noti che l’alunna Eva non dà un consenso implicito. La sua attenzione è rivolta al lavoro in cucina e forse non si è nemmeno accorta di essere fotografata. Non si può presumere che ci sia stato un consenso implicito. Rolf deve quindi ottenere l’autorizzazione a scattare la fotografia e il consenso alla sua pubblicazione. Se Eva non è (ancora) capace di giudizio ai sensi dell’art. 16 del Codice Civile, Rolf deve ottenere il consenso dei suoi tutori legali.